Green pass, vaccini, multe: cosa è cambiato dal 10 gennaio - NOC Press

Green pass, vaccini, multe: cosa è cambiato dal 10 gennaio



A partire dal 10 gennaio, sono entrati in vigore una serie di restrizioni che interessano tutti i cittadini. Il nuovo decreto Covid e i precedenti provvedimenti dettano una serie di scadenze e nuove regole ed un calendario di date da rispettare.

Cambiano le norme per il Green pass (tre tipi di nuovo certificato: base, super e mega) e quelle per ricevere la terza dose di vaccino anti Covid.

Da lunedì 10 gennaio si è ridotta la distanza temporale per ricevere la terza dose del vaccino anti-Covid

Il Super green pass è richiesto in zona bianca, gialla e arancione per accedere ad attività e servizi. A partire dal 10 gennaio e fino al 31 marzo 2022 (fine dello stato d'emergenza) l’uso della certificazione rafforzata è esteso anche alla ristorazione al banco nei locali al chiuso.
Quindi la necessità del Super Green pass si estende per accedere ai trasporti pubblici locali, al servizio di bancone al bar, per i ristoranti anche all’aperto, per gli alberghi e i centri benessere. Il certificato rafforzato servirà anche per piscine, centri sportivi e palestre (all’aperto), alberghi (compresi i ristoranti interni), impianti da sci, musei e mostre. Nella stretta anche feste, sagre e centri culturali e ricreativi, anche all’aperto.

Dall’8 gennaio è entrato in vigore l’obbligo vaccinale per gli over 50 (che scadrà il 15 giugno). Il decreto specifica che sono obbligati all’immunizzazione «i soggetti che alla data del primo febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; i soggetti che a decorrere dal primo febbraio 2022 non abbiano ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale; i soggetti che a decorrere dal primo febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo

Il primo febbraio scattano le sanzioni da 100 euro una tantum per chi non si è vaccinato. I controlli saranno demandati all’Agenzia delle Entrate, che effettuerà incroci tra i dati della tessera sanitaria e dell’anagrafe.

Dal 1° febbraio si riduce anche la validità del Green pass che passa da nove a sei mesi.

Ci vorrà anche il Green pass base per entrare in tutti i negozi ad eccezione degli alimentari, delle farmacie e dei tabacchi.

Il decreto prevede l’estensione dell’obbligo di Green pass base (ossia da avere anche con tampone negativo) per l’accesso a «pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona da individuare con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri”.

Dal 20 gennaio invece scatta l’obbligo di Green pass base per andare dal parrucchiere, dal barbiere e nei centri commerciali. 

Il 31 gennaio scade la chiusura di discoteche e sale da ballo.

L’obbligo vaccinale, indipendentemente dall’età, è poi esteso a tutto il «personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori».

Un’altra data chiave è quella del 15 febbraio. Da quel giorno scatta l’obbligo di presentazione del Super Green pass sui luoghi di lavoro. Gli over 50 che non lo hanno saranno considerati assenti ingiustificati ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. L’obbligo dura fino al 15 giugno 2022. Chi non ha il Green pass non riceverà la retribuzione.

È inoltre vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo vaccinale e la violazione delle disposizioni è sanzionata con il pagamento di una somma tra i 600 e i 1.500 euro. Restano ferme le conseguenze disciplinari. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro può impiegare i lavoratori a mansioni anche diverse. Senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, ma «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

La multa da 100 euro la commina il ministero della salute attraverso l’Agenzia delle entrate che provvede acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria. La procedura è questa: il ministero comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento. Poi indica il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale. Oppure un’altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. I soldi delle multe andranno al Fondo emergenze nazionali. Il calendario si chiude il 31 marzo, che ad oggi è il giorno in cui si concluderà lo stato d’emergenza (e con esso gli effetti della legislazione emergenziale anti-Covid). Ma è probabile che la recrudescenza dei contagi porti a un nuovo rinvio.

Il 15 giugno scade l’obbligo vaccinale.

Il presidente emerito della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre ha detto in un’intervista all’agenzia di stampa Ansa che è «problematica» la norma sull’accesso dell’Agenzia delle Entrate ai dati sui non vaccinati del ministero della Salute. E questo perché «non è stato previsto un obbligo vaccinale per tutti, che invece sarebbe stata la via maestra. Che l’Agenzia delle Entrate possa accedere a dati sensibili di un altro ufficio amministrativo, che attengono alla salute e alla libertà di cure della persona qualche problema lo pone dal punto di vista della legittimità costituzionale». Potrà essere questo il fondamento per impugnare le multe dell’Agenzia delle Entrate agli ultra 50enni che non si vaccinano? «Secondo me sì, ma si deve tenere presente che di fronte a epidemie gravi, come questa, la giurisprudenza tende a andare al ribasso, ad applicare le leggi sempre che non ci sia una ricaduta pesante sull’epidemia stessa».

MASCHERINE

L'obbligo di mascherina anche all'aperto in tutte le fasce (zona bianca, gialla, arancione) è in vigore fino al 31 gennaio 2022. Ma fino alla fine dello stato di emergenza, 31 marzo 2022, è necessario usare le Ffp2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati), in caso di eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto; su tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza, aerei, navi, treni; su tutti i mezzi di trasporto pubblico, autobus, tram, metropolitane.

Ricordiamo la differenza tra Green pass base, Green pass rafforzato e Green pass booster

La differenza sta a indicare quali tipi di Certificazione verde COVID-19 sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l’evolversi della situazione epidemiologica.

Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (per il richiamo Circolare del Ministero della salute 24 dicembre 2021: apre una nuova finestra; Circolare del Ministero della Salute 6 dicembre 2021: apre una nuova finestra). Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.

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