Dopo l'intervento del GPDP, Tik Tok rinvia la pubblicità basata sul legittimo interesse
Tik Tok rinvia la pubblicità basata sul legittimo interesse. Per il Garante privacy “una decisione responsabile”
A seguito dell’avvertimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Tik Tok ha sospeso il passaggio al legittimo interesse come base giuridica per la pubblicità “personalizzata” per le persone maggiori di 18 anni, cioè fondata sulla profilazione dei comportamenti tenuti nella navigazione sulla piattaforma.
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali prende atto della decisione “responsabile” del social network e si dichiara aperta a un dialogo finalizzato alla ricerca del bilanciamento tra interessi economici e diritti degli utenti.
Nel provvedimento adottato d’urgenza lo scorso 7 luglio, il Garante della Privacy aveva avvertito Tik Tok che, in assenza di un esplicito consenso, l’utilizzo dei dati personali archiviati nei dispositivi degli utenti per profilarli e inviare loro pubblicità personalizzata sarebbe stato illecito.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla piattaforma, che aveva individuato nel proprio legittimo interesse la base giuridica per il trattamento dati relativi alla fornitura di pubblicità, secondo il Garante Privacy tale attività sarebbe stata in contrasto con la direttiva “ePrivacy” del 2002 e con il Codice in materia di protezione dei dati personali.
L’archiviazione di informazioni, o l'accesso a informazioni già archiviate, nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o utente prevedono espressamente come base giuridica l’esclusivo consenso degli interessati.
Nell’avvertimento, l’Autorità Garante, alla luce dell’incapacità di Tik Tok (e di altri social network) di identificare le persone di maggiore età, aveva evidenziato il rischio che la pubblicità potesse raggiungere anche i minori.
La violazione della direttiva “ePrivacy” ha consentito al Garante di intervenire direttamente e in via d’urgenza nei confronti di Tik Tok, al di fuori della procedura di cooperazione prevista dal Gdpr. Contestualmente l’Autorità aveva comunque informato la Data Protection Commission d’Irlanda, Paese in cui Tik Tok ha il proprio stabilimento principale, e il Comitato europeo per la protezione dei dati personali.
Tutto ciò nasce in seguito all'annuncio con il quale nelle scorse settimane il social network aveva informato i propri utenti che, a partire dal 13 luglio, le persone maggiori di 18 anni sarebbero state raggiunte da pubblicità “personalizzata”, basata cioè sulla profilazione dei comportamenti tenuti nella navigazione su TikTok. E aveva modificato la sua privacy policy prevedendo come base giuridica per il trattamento dei dati non più il consenso degli interessati, ma non meglio precisati “legittimi interessi” di Tik Tok e dei suoi partner.
Il Garante aveva immediatamente avviato un’istruttoria sulla modifica della privacy policy e chiesto informazioni al social network.
Sulla base degli elementi forniti dalla Società, l’Autorità ha ora concluso che tale mutamento della base giuridica risulta incompatibile con la direttiva europea 2002/58, la cosiddetta direttiva “ePrivacy” , e con l’art. 122 del Codice in materia di protezione dei dati personali (che ne dà attuazione), norme che prevedono espressamente come base giuridica “per l'archiviazione di informazioni, o l'accesso a informazioni già archiviate, nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o utente” esclusivamente il consenso degli interessati.
Oltre alla base giuridica inadeguata, il Garante ha messo in luce un aspetto che desta particolare preoccupazione e che riguarda la tutela dei minori iscritti alla piattaforma. Le attuali difficoltà mostrate da TikTok nell’accertare l’età minima per l’accesso alla piattaforma - ha osservato l’Autorità - non consentono infatti di escludere il rischio che la pubblicità “personalizzata” basata sul legittimo interesse raggiunga i giovanissimi, con contenuti non appropriati.
L’Autorità italiana, avvalendosi di uno dei poteri previsti dal Regolamento Ue, ha pertanto inviato un “avvertimento” formale alla Società, avvisando che un trattamento effettuato sulla base giuridica del “legittimo interesse”, almeno in relazione alle informazioni archiviate sui dispositivi degli utenti, si porrebbe al di fuori della cornice normativa in vigore, con le evidenti conseguenze, anche di carattere sanzionatorio.
L’Autorità si è pertanto riservata l’adozione di eventuali provvedimenti anche di urgenza qualora TikTok non recedesse dal proprio proposito.
La violazione della direttiva “ePrivacy” ha consentito al Garante di intervenire direttamente e in via d’urgenza nei confronti di Tik Tok, al di fuori della procedura di cooperazione prevista dal Gdpr, che avrebbe visto l’esercizio dell’iniziativa da parte dell’Autorità di protezione dati irlandese, Paese ove Tik Tok ha fissato il proprio stabilimento principale.
In ogni caso, poiché anche il trattamento di informazioni diverse rispetto a quelle archiviate sui dispositivi degli utenti sulla base del legittimo interesse appare incompatibile con la disciplina europea in materia di protezione dei dati personali - in questo caso quella dettata dal Gdpr - il Garante ha contestualmente informato il Comitato europeo delle autorità di protezione dei dati personali e l’Autorità irlandese, perché valutino le ulteriori iniziative da intraprendere.
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