Puglia, la Regione approva la legge sulle Politiche giovanili - NOC Press

Puglia, la Regione approva la legge sulle Politiche giovanili


Approvato all’unanimità il disegno di legge che contiene norme in materia di politiche giovanili che, in forza della competenza concorrente della Regione, definisce la cornice entro la quale promuovere interventi, misure e progettualità che per intrinseca natura delle politiche giovanili hanno la peculiarità della sperimentazione e dell'innovazione.

La legge è finalizzata a stabilizzare e istituzionalizzare alcune delle più efficaci esperienze sperimentate in questi anni, e, per altro verso, sia in grado di promuovere la partecipazione giovanile e definire nuovi strumenti che semplifichino l'accesso dei giovani a progettualità ed interventi a loro diretti.

La Regione Puglia riconosce le giovani generazioni come leva fondamentale per la crescita democratica, lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio pugliese e sostiene la piena partecipazione e il protagonismo giovanile in tutti gli ambiti della vita attiva per la promozione di una comunità regionale equa, sostenibile e solidale. A tale scopo, definisce le politiche giovanili come elemento essenziale dello sviluppo e della coesione sociale per sostenere e accompagnare i percorsi di crescita personale e professionale e di autonomia dei giovani e delle giovani pugliesi.

Viene previsto un ruolo per i Comuni pugliesi, in forma singola o associata, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, in linea con i principi di sussidiarietà ed adeguatezza, e in coerenza con la programmazione regionale.

La Regione predispone, con valenza triennale, l’Agenda Giovani Puglia, attraverso forme di concertazione con gli enti locali e il partenariato socio-economico, garantendo la più ampia partecipazione della comunità giovanile regionale attraverso gli strumenti di cui all’articolo 15 e il raccordo con le altre politiche regionali.
L’Agenda Giovani Puglia definisce: gli obiettivi e le priorità dell’azione regionale in tema di politiche giovanili nel periodo di vigenza dell’Agenda; le modalità e i criteri di supporto alle iniziative, ai progetti, alle azioni integrate per i giovani, predisposte dagli enti locali e dagli altri attori delle politiche giovanili; le iniziative e i progetti di diretta competenza regionale; i modelli ed i sistemi di monitoraggio e verifica dell’impatto; le attività di assistenza tecnica e di ricerca e studio connesse alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda.

La Regione inoltre supporta interventi integrati di politiche locali per le persone giovani (Piani Locali di Interventi) predisposti dai Comuni, in coerenza con quanto indicato nella legge, e specifica le pratiche e le sperimentazioni locali da sostenere.

Previsto anche il sostegno, attraverso specifici strumenti composti da contributi finanziari e servizi di accompagnamento, a progetti di attivazione giovanile che siano caratterizzati da elementi di sperimentalità, creatività e innovazione e che abbiano ricadute positive sui territori in ambito sociale, culturale e imprenditoriale.

Si sottolinea il valore pubblico generato dagli spazi per i giovani e l'importanza della partecipazione attiva dei giovani ai processi di trasformazione, rivitalizzazione, rigenerazione di spazi, pubblici e privati, abbandonati o scarsamente utilizzati, nonché di beni confiscati alla criminalità organizzata. A tal fine la Regione Puglia destina specifiche risorse per sostenere spazi di attivazione e protagonismo giovanile. Si prevede altresì la definizione, con apposita delibera di Giunta Regionale, di un sistema di valutazione di impatto sociale dei suddetti spazi, allo scopo di determinarne la qualità e il grado di rispondenza agli interessi pubblici e agli obiettivi della presente legge.

La norma promuove le opportunità di mobilità giovanile, lo scambio di esperienze, la partecipazione attiva dei giovani a programmi e bandi di mobilità, l'accesso a programmi e iniziative europee e nazionali e prevede l'adozione di relative misure di supporto finanziario ed organizzativo a ciò finalizzate. Nel merito è stato approvato all’unanimità un emendamento, a firma Fabio Romito, che stabilisce che Regione Puglia adotta specifiche misure e politiche di incentivo finalizzate a favorire il rientro nel territorio regionale dei giovani che, negli ultimi anni, abbiano intrapreso percorsi professionali al di fuori della Regione stessa, anche mediante l'introduzione di agevolazioni di carattere fiscale nell'ambito della fiscalità regionale.

La Regione Puglia con questa legge, riconosce la figura dell’operatore giovanile (youth worker) come punto di riferimento per le giovani generazioni che opera da volontario o da professionista, individualmente o presso organizzazioni, attraverso percorsi di facilitazione dell'apprendimento e di sviluppo personale e sociale dei giovani, in ambiente scolastico, extrascolastico, accademico e civile per accrescere l'autonomia e l'inclusione dei giovani nella società e rafforzare le organizzazioni giovanili. Si promuove e valorizza pertanto il ruolo degli youth worker nelle organizzazioni pubbliche e private operanti in materia di politiche giovanili, al fine di garantire la relazione di prossimità con i giovani e di incrementare il grado di efficacia degli interventi.

Viene istituito l'Osservatorio regionale per il benessere giovanile, specificandone finalità, compiti, attività e modalità di funzionamento.

La Regione potenzia il protagonismo e l'attivazione giovanile e la promozione della giustizia sociale attraverso il Servizio Civile Regionale che, ispirandosi alle finalità e al funzionamento del Servizio civile universale, viene disciplinato attraverso le linee di indirizzo fornite dalla Giunta regionale.

Dall'adozione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e i relativi interventi sono attuati con le risorse disponibili a legislazione vigente. Le risorse esistenti, a legislazione vigente utilizzabili per le finalità indicate, come si evince dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge, derivano da: a) somme provenienti dallo Stato (quali Fondo Nazionale Politiche Giovanili, di cui alla L 248/06, FSC, etc); b) risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di giovani generazioni; e) i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, afferenti al CRA 12.05 - Sezione politiche giovanili.

Con due emendamenti aggiuntivi proposti dai consiglieri Parchitelli e Lopalco è stata modificata la legge regionale in favore degli adolescenti (legge 14 del 2020), destinando gli interventi previsti a tutti i giovani tra i 14 e i 17 anni, offrendo loro la possibilità di fruire gratuitamente di servizi culturali, artistici e sportivi o svolgere alcuni acquisti a prezzi agevolati con l’istituzione della tessera gratuita “yout card”, riservata appunto a tutte le ragazze ed i ragazzi tra i 14 e i 17 anni che vivono, studiano o lavorano nel territorio regionale.

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