Denunciare con la propria mano: ecco perché non devi delegare la stesura al pubblico ufficiale - NOC Press

Denunciare con la propria mano: ecco perché non devi delegare la stesura al pubblico ufficiale

 

Condotte improprie nella ricezione delle denunce da parte degli operatori di P.G. e strumenti di tutela del cittadino denuncianti.


Perché devi scrivere tu la tua denuncia: la verità non va raccontata, va protocollata.

Quando si entra in una caserma o in una questura o in un commissariato per denunciare un reato, molti cittadini credono che “raccontare i fatti” sia sufficiente. Ma non lo è

Esporre oralmente ciò che è accaduto significa affidare a un altro – spesso frettolosamente e con filtri soggettivi – la traduzione delle tue parole in un atto giudiziario. E' lì che nasce il problema.

La denuncia è un documento giuridico. Serve ad aprire un procedimento penale. Ogni parola ha un peso. Ogni omissione può cambiare il destino di una causa, e quindi della vittima. Per questo è fondamentale scrivere personalmente il contenuto della propria denuncia, con ordine, precisione e riferimenti concreti, e chiedere che venga protocollato il documento originale così com’è stato redatto dal denunciante.

Affidare interamente la narrazione a un pubblico ufficiale significa rischiare che alcuni fatti rilevanti vengano semplificati, sminuiti o tralasciati. È vero anche che il pubblico ufficiale abbia una forma preformattata per scrivere la denuncia, spesso arzigogolata con termini “d’ufficio” sconosciuti nel linguaggio popolare ma giuridicamente efficaci, che non rendono del tutto comprensibile il testo agli occhi del denunciante, che ha il sacrosanto dovere di interpretare il testo, per poi firmarlo, e non farlo fare all’avvocato. In alcuni casi, può anche accadere che l’operatore indirizzi il racconto verso formule più “comode” o “gestibili” per l’ufficio, piuttosto che più fedeli alla verità e utili alla vittima.

La tua storia va scritta da te. Inserisci i dettagli, le date, le prove, le richieste di protezione e i riferimenti di legge che ritieni opportuni. Chiedi che venga apposta la data, il numero di protocollo e la firma dell’ufficiale ricevente. Hai il diritto – e spesso il dovere – di mettere nero su bianco tutto ciò che serve a garantire giustizia, sicurezza e verità.


Premessa

La denuncia è un atto formale di partecipazione del cittadino all’amministrazione della giustizia, in cui vengono riferiti fatti costituenti reato di cui egli abbia conoscenza. Nei reati procedibili a querela di parte (es. atti persecutori, art. 612-bis c.p.), essa assume anche la valenza di conditio iuris per l’avvio dell’azione penale.

La legge stabilisce che la denuncia/querela:
  • debba contenere fedelmente i fatti così come narrati dal cittadino,
  • possa essere integrata successivamente con ulteriori elementi, allegazioni, memorie o richieste, comprese norme giuridiche di riferimento.

Comportamenti, a volte,  impropri della P.G. nella ricezione delle denunce

Si segnala una prassi purtroppo diffusa in vari uffici di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.):

L’induzione del denunciante a modificare o “smussare” la propria versione dei fatti, omettendo parti rilevanti o adattandola a ciò che il pubblico ufficiale ritiene più “accettabile”, più semplice o meno gravoso da gestire.

Violazioni evidenziate:
  • Violazione degli articoli 358 e 347 c.p.p., che obbligano la P.G. a riferire esattamente i fatti al Pubblico Ministero.
  • Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) qualora l'operatore, per scelta consapevole e in danno del denunciante, ometta intenzionalmente elementi essenziali.
  • Violazione del diritto di difesa e all’accesso alla giustizia (art. 24 e 111 Cost.)

Caso esemplare: denuncia per atti persecutori e richiesta di applicazione delle misure di protezione

Denuncia originaria:

Il cittadino presenta denuncia-querela per atti persecutori (stalking) ex art. 612-bis c.p., riferendo pedinamenti, minacce, molestie psicologiche.

Integrazione richiesta dal denunciante:

Il denunciante torna presso l’ufficio per integrare la denuncia con:
  • richieste di misure cautelari e protezione;
  • citazione espressa degli articoli 612-bis c.p. e 423 c.p., come segue:

Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori (Stalking)
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionargli un perdurante e grave stato d’ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita."

Finalità: Protezione immediata da condotte moleste, misure di allontanamento, divieti di avvicinamento (misure cautelari ex art. 282-bis c.p.p.).


Art. 423 c.p. – Incendio doloso
"Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni."

Nota Bene: Se l’incendio doloso si inserisce in un quadro persecutorio, può configurarsi un'aggravante o un reato ulteriore da valutare cumulativamente.


Rifiuto da parte dell’operatore di P.G. di inserire la richiesta di integrazione

Il pubblico ufficiale non può rifiutare di verbalizzare:
  • integrazioni fornite dal denunciante,
  • citazioni di articoli di legge,
  • richieste motivate di applicazione di misure

Il rifiuto configura:
  • Omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.)
  • Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale (art. 479 c.p.), qualora venga alterato il contenuto della denuncia rispetto a quanto dichiarato dal cittadino

Cosa può e deve fare il cittadino per tutelare i propri diritti

Richiedere di allegare una memoria scritta

Il denunciante può consegnare una propria memoria firmata, con allegazioni e articoli, chiedendo che venga acquisita agli atti e trasmessa senza modifiche al Pubblico Ministero.
La P.G. non può rifiutarsi di protocollarla.

Pretendere la ricezione dell’integrazione scritta

Ai sensi dell’art. 333 c.p.p., l’integrazione va trasmessa alla Procura. In caso di rifiuto, chiedere verbalmente il nome e la qualifica dell’operatore per eventuale segnalazione.

Inviare direttamente alla Procura della Repubblica

È possibile scrivere direttamente al Pubblico Ministero competente, tramite:
  • PEC dell’ufficio della Procura,
  • Raccomandata A/R,
  • Consegna a mano (con ricevuta di deposito).

Segnalare l’operatore per condotta impropria
  • Presentare esposto al Comando dell’Arma/Questura o
  • inoltrare un esposto all’Ispettorato del Ministero dell’Interno.

Chiedere supporto a un legale di fiducia

Un avvocato può formalizzare la richiesta di integrazione e, se necessario, valutare l'ipotesi di:
  • costituirsi parte civile,
  • promuovere un’azione per responsabilità del pubblico ufficiale

Note di Redazione

Ogni cittadino ha diritto a che la propria denuncia sia ricevuta integralmente e fedelmente. Gli operatori di polizia giudiziaria agiscono non come censori o interpreti di ciò che “conviene” denunciare, ma come ausiliari della magistratura vincolati alla verità e alla legge.

La tutela del denunciante è un presidio di democrazia e legalità.
 


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