Collaborazione?
E…Vi chiedono collaborazione…e dategliela in questi termini e vedrete come s’incazzano.
E…Noi non ci stancheremo mai di fare e dare la vera informazione...
Spendono milioni di soldi per campagne pubblicitarie sulla sensibilizzazione del cittadino nel sapersi muovere (a cazzi loro) ma non spendono un centesimo per indottrinarli a sapersi comportare dinanzi ad un reato in flagranza, ricordate gente, ricordate, nulla agli occhi della legge vi differenzia da un poliziotto o da un carabiniere dinanzi ad una flagranza di reato, basta saperle le cose e sapersi muovere, vi chiedono collaborazione…e dategliela in questi termini e vedrete come s’incazzano.
Per attuare l’art. 383 del c.p.p. occorre conoscere l’esatta procedura comportamentale che essa richiede e che in pochi conoscono ma noi vedremo di “illiminarvi”.
la prassi più corretta sarebbe quella di avvisare tempestivamente le forze dell’ordine al telefono, qualificarsi dando le proprie generalità e dichiarare espressamente all’operatore di polizia questa formuletta “io tizio, in questo momento mi sto avvalendo dell’art 383 del c.p.p. per un reato di (specificare il tipo di reato)...........può inviarmi una pattuglia di supporto all’indirizzo...”
se invece il soggetto scappa dalla nostra custodia, bisogna limitarsi nel seguire il reo in stretto contatto con l’operatore del 112 o 113 (perchè la flagranza di reato comincia in un determinato istante ma può finire anche lontano dal luogo in cui il reato è stato commesso e anche a distanza di giorni ma sempre (tassativo) se il reo è costantemente seguito) una volta che il reo è stato bloccato dalla polizia su vostra segnalazione, dovete recarvi in caserma e chiedere copia del verbale di arresto in quanto attribuibile a Voi.
È così che ci si può definire cittadini modello…ma questo non ve lo diranno mai di fare.
Cass. n. 4751/2000
L'arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell'esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell'esplicazione delle attività procedimentali propri dell'organo di polizia giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l'arrivo dell'organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all'art. 383 cit., ma in semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale. (Fattispecie in cui dal testo del provvedimento impugnato risultava che il proprietario di un negozio si era limitato ad invitare il presunto ladro a fermarsi e attendere l'arrivo della polizia, senza esplicare alcuna forma di coazione; la Corte ha osservato che l'arresto in flagranza da parte del privato richiede un comportamento concludente che esprima l'intento di eseguire l'arresto, quale l'accompagnamento coattivo del soggetto presso un ufficio di polizia, ovvero l'apprensione mediante esercizio della coazione previa dichiarazione dell'intento di eseguire l'arresto).
N.O.C.
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