Emiliano, Amati e Piemontese: “Impugniamo bilancio dello Stato"
Nota del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e degli assessori al Bilancio e alla Salute Fabiano Amati e Raffaele Piemontese.
“Abbiamo deciso d’impugnare dinanzi alla Corte costituzionale il bilancio dello Stato per il 2025, nella parte in cui addebita alla Regione Puglia il pagamento di indennizzi in favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (c.d. indennizzi emotrasfusi), per una competenza chiaramente statale, con un onere annuale regionale di circa 22 milioni di euro. La problematica, seppur risalente nel tempo, ha subito negli ultimi anni un notevole aggravio anche in considerazione della pretesa, avanzata dai Ministeri dell’Economia e della Salute, di escludere tali risorse dal Fondo e dalla perimetrazione sanitaria. Un’ingiustizia che pesa in termini vitali sul bilancio della Regione, già impegnato per contributi alla Stato per circa 66 milioni quest’anno, per circa 97 milioni per il 2026, 2027 e 2028, e 107 milioni per il 2029”. Lo dichiarano il presidente Emiliano, il vicepresidente Piemontese e l’assessore Amati.
DI SEGUITO LA RELAZIONE PRESENTATA DALL’ASSESSORATO AL BILANCIO
Con riferimento alla deliberazione della Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Puglia n. 123/2024/PARI, con cui è stato parificato il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2023 ed è stata altresì approvata la Relazione contenente Osservazioni sulla legittimità e regolarità della gestione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 174/2012, nonché in considerazione da ultimo della legge 30 dicembre 2024 n. 207, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, si rappresenta quanto segue.
Nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 è stata esaminata dalla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, tra le altre, anche l'annosa questione afferente il pagamento degli indennizzi riconosciuti dalla legge n. 210/1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (c.d. indennizzi emotrasfusi).
In particolare, la Corte ha indagato, alla luce dei rilievi formalizzati dal Tavolo MEF - Ministero della Salute (Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli essenziali di Assistenza), il mancato stanziamento nel bilancio regionale di risorse autonome volte al pagamento dei suddetti indennizzi. Trattasi di una tematica da tempo attenzionata dalle Regioni in considerazione dell'importanza dei diritti fondamentali coinvolti nonché della gravità della fattispecie che ha condotto all'approvazione della normativa ad oggi vigente.
Invero, l'origine dei suddetti indennizzi previsti dalla legge n. 210/1992 si rinviene essenzialmente, oltre che nei danni conseguenti a vaccinazioni, nelle menomazioni subite dai cittadini, negli anni '70-'90, a causa dell'avvenuta somministrazione, durante le trasfusioni, di sacche di sangue e/o di plasma, nonché di emoderivati, infetti ed erroneamente non testati per la presenza dei virus delle epatiti virali e dell'HIV. Anche in considerazione dei numerosissimi processi intrapresi avverso il Ministero della Salute in sede civile e penale, la citata legge n. 210/1992, ad oggi vigente, ha visto il riconoscimento di "indennizzi" di natura equitativa a carico del Ministero della Salute in favore dei soggetti danneggiati: a tali fattispecie originariamente previste dalla legge n. 210/1992, come verrà meglio precisato nel proseguo, nel tempo ne sono state aggiunte altre, anche a seguito di interventi della Corte Costituzionale, con particolare riferimento alle vaccinazioni obbligatorie e/o raccomandate dal Ministero della Salute.
Pur nel rispetto della richiamata normativa, di competenza esclusiva statale e ispirata a esigenze solidaristiche, si rileva che gli oneri per i medesimi indennizzi - configurati dalla legge n. 210/1992 a carico dello Stato (articolo 1, comma 1 e articolo 8, comma 1) - sono da tempo, e senza alcuna previa concertazione, addossati alle Regioni a Statuto ordinario: in particolare, per la Regione Puglia, il relativo onere annuale è pari a circa 22 milioni di euro. La problematica, seppur risalente nel tempo, ha subito negli ultimi anni un notevole aggravio anche in considerazione della pretesa, avanzata dai Tavoli congiunti con il Ministero della Salute e il MEF per la verifica del rientro dal disavanzo sanitario, di escludere tali risorse dal Fondo e dalla perimetrazione sanitaria.
Al riguardo, occorre altresì osservare che la legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) non prevede, nello stato di previsione delle spese per il triennio 2025-2027, i dovuti trasferimenti dallo Stato alle Regioni per il pagamento dei medesimi indennizzi da parte delle ASL.
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