Puglia. Sì unanime alla nuova disciplina per assegnazione e determinazione dei canoni di locazione di edilizia residenziale pubblica
Approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, la proposta di legge di modifica della legge regionale 10/2014 “Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
Con le modifiche apportate è stato conformato l'ordinamento regionale alle disposizioni nazionali vigenti.
Rispetto all'originaria proposta di legge e a valle di un ampio percorso di riesame del contenuto della normativa vigente, che ha interessato la Commissione e le competenti strutture amministrative della Giunta, i numerosi emendamenti presentati, esaminati ed approvati hanno comportato la realizzazione di un corposo intervento modificativo dell'attuale legge regionale. In particolare, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono stati esplicitamente fatti rientrare nella definizione di alloggi sociali. Per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, è stato prospettato il ricorso al parametro ISEE al posto dell'autocertificazione dei redditi.
E’ stato sancito che l'assegnazione debba avvenire a favore di richiedenti che non abbiano compiuto reati di violazione di domicilio e che non abbiano subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo.
E’ stata prevista l'ipotesi di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio in specie per gli autori di delitti di violenza domestica senza che in tal caso le altre persone conviventi perdano il diritto di abitazione potendo dunque subentrare nella titolarità del contratto.
Altre modifiche intervengono sul procedimento per l'assegnazione tramite bando pubblico, sui punteggi da attribuire, sulla facoltà dei comuni di pubblicare bandi integrativi, sulla verifica dei requisiti prima dell'assegnazione, sulla disponibilità degli alloggi da assegnare, sui tempi per la scelta e consegna degli alloggi, sul subentro nel contratto di locazione e domanda di assegnazione.
Con ulteriori modifiche alla legge vigente si è intervenuti sulla morosità, sulle ipotesi di decadenza dall'assegnazione, sulle modalità di permanenza nell'alloggio in caso di superamento del reddito.
Altre modifiche ancora intervengono: sull'istituzione da parte dell'ente gestore di un fondo sociale da utilizzare per coloro che non sono in grado di sostenere l'onere del canone di locazione; sull'istituzione dell'ufficio di gestione sociale da parte degli enti gestori, con il compito di incidere positivamente sul rapporto fiduciario tra utente ed ente gestore; sulla possibilità di autogestione degli alloggi e dei servizi agli assegnatari.
Infine, è stata rivista la composizione della Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica competente ad esprimere pareri sulla graduatoria provvisoria e su quella definitiva, oltre che sulle richieste avverso l'annullamento dell'assegnazione, la decadenza dalla stessa e i provvedimenti di mobilità.
Con le modifiche apportate è stato conformato l'ordinamento regionale alle disposizioni nazionali vigenti.
Rispetto all'originaria proposta di legge e a valle di un ampio percorso di riesame del contenuto della normativa vigente, che ha interessato la Commissione e le competenti strutture amministrative della Giunta, i numerosi emendamenti presentati, esaminati ed approvati hanno comportato la realizzazione di un corposo intervento modificativo dell'attuale legge regionale. In particolare, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono stati esplicitamente fatti rientrare nella definizione di alloggi sociali. Per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, è stato prospettato il ricorso al parametro ISEE al posto dell'autocertificazione dei redditi.
E’ stato sancito che l'assegnazione debba avvenire a favore di richiedenti che non abbiano compiuto reati di violazione di domicilio e che non abbiano subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo.
E’ stata prevista l'ipotesi di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio in specie per gli autori di delitti di violenza domestica senza che in tal caso le altre persone conviventi perdano il diritto di abitazione potendo dunque subentrare nella titolarità del contratto.
Altre modifiche intervengono sul procedimento per l'assegnazione tramite bando pubblico, sui punteggi da attribuire, sulla facoltà dei comuni di pubblicare bandi integrativi, sulla verifica dei requisiti prima dell'assegnazione, sulla disponibilità degli alloggi da assegnare, sui tempi per la scelta e consegna degli alloggi, sul subentro nel contratto di locazione e domanda di assegnazione.
Con ulteriori modifiche alla legge vigente si è intervenuti sulla morosità, sulle ipotesi di decadenza dall'assegnazione, sulle modalità di permanenza nell'alloggio in caso di superamento del reddito.
Altre modifiche ancora intervengono: sull'istituzione da parte dell'ente gestore di un fondo sociale da utilizzare per coloro che non sono in grado di sostenere l'onere del canone di locazione; sull'istituzione dell'ufficio di gestione sociale da parte degli enti gestori, con il compito di incidere positivamente sul rapporto fiduciario tra utente ed ente gestore; sulla possibilità di autogestione degli alloggi e dei servizi agli assegnatari.
Infine, è stata rivista la composizione della Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica competente ad esprimere pareri sulla graduatoria provvisoria e su quella definitiva, oltre che sulle richieste avverso l'annullamento dell'assegnazione, la decadenza dalla stessa e i provvedimenti di mobilità.
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